Art. 3.

      1. La vendita dei farmaci previsti dall'articolo 1, consentita durante l'orario di apertura dell'esercizio commerciale, è effettuata in una parte della superficie dell'esercizio ben definita e distinta dagli altri reparti, con l'assistenza di un farmacista abilitato all'esercizio della professione ed iscritto al relativo ordine.

 

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